sabato, Gennaio 31, 2026
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PGT sotto osservazione: tra ricorsi al TAR e nodi urbanistici irrisolti 

Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, il Comune dovrà modificare la destinazione d'uso di un'area in via Manzoni. Di recente, altri due ricorsi al tribunale amministrativo: uno per via Belvedere e uno per la zona di Bettolino Freddo.Bindellera, Peraboni: "Con nuova destinazione d'uso logistica, problemi da ricalcolare"

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Alcuni ricorsi al TAR rimettono sotto la lente il Piano di Governo del Territorio di Brugherio.

In primo luogo, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha respinto il contro-ricorso di Villa Fiorita, il Tar della Lombardia ha chiesto al Comune di intervenire su specifiche previsioni urbanistiche, imponendo una riscrittura puntuale di alcune parti del PGT.

Si tratta di decisioni che non ne stravolgono l’impianto complessivo, ma che aprono interrogativi rilevanti sul modo in cui lo strumento urbanistico è stato costruito, interpretato e attuato nel tempo.

In secondo luogo, si sono aperti di recente altri due procedimenti davanti al giudice amministrativo.

Il primo ricorso: il caso di Via Manzoni e una questione “puntuale”

Il primo dei due interventi giudiziari che ha imposto al Comune di Brugherio di riscrivere una parte del vigente Piano di Governo del Territorio riguarda un edificio dismesso in via Manzoni 18.

La vicenda nasce da un ricorso presentato dalla proprietà, la Beram srl, contro la decisione comunale del 2016 di vincolare l’area per servizi pubblici – quali parcheggi e verde urbano – in connessione con gli ambiti di rigenerazione urbana ARU 03 e ARU 04, previsti nel centro città tra viale Lombardia, via Manzoni e via Filzi.

I proprietari dell’immobile di via Manzoni, invece, avevano dichiarato la volontà di riqualificarlo e adibirlo a uffici. Perciò i giudici hanno ritenuto che il cambio di destinazione d’uso fosse una modifica peggiorativa, rispetto allo stato di cose precedente.

Inoltre hanno sottolineato come i parcheggi e gli spazi verdi, necessari per i comparti ARU03 e ARU04 debbano essere ricavati all’interno degli stessi e non in un comparto esterno.

Carlo Peraboni, ex assessore all’urbanistica ed edilizia privata di Brugherio, e docente di Architettura al Politecnico di Milano, con chiarezza tecnica, sottolinea come la sentenza imponga al Comune di ripristinare la situazione urbanistica precedente all’approvazione del PGT 2016, cioè a prima della prima amministrazione Troiano:

“La sentenza del TAR e del Consiglio di Stato conferma che lo stato di abbandono di un immobile non può essere utilizzato per peggiorare una disciplina pianificatoria. Fino a quando quell’edificio non viene demolito o riattivato, il proprietario mantiene il diritto di chiederne la modifica d’uso conformemente allo strumento urbanistico”, spiega.

Questo pronunciamento ha una portata formalmente significativa ma sostanzialmente circoscritta:

“Non si tratta di stravolgere l’intero PGT, ma di correggere una previsione specifica che, allo stato, limitava diritti già consolidati. Il Comune sarà chiamato a riscrivere quella parte di piano per ripristinare la disciplina precedente, bilanciando interesse pubblico e diritti privati”.

La sentenza, arrivata dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, riporta quindi l’Amministrazione a confrontarsi con una realtà semplice dal punto di vista normativo: non si possono impiegare stati di abbandono come giustificazione per peggiorare vincoli urbanistici senza una valida motivazione tecnica.

Il secondo ricorso: un nodo più delicato, tra rigenerazione e oneri

Il secondo procedimento davanti al TAR non è ancora arrivato a sentenza. Riguarda un immobile in via Belvedere 37, una villetta unifamiliare oggetto di ristrutturazione edilizia.

In questo caso l’oggetto del contendere non è la semplice collocazione o destinazione urbanistica, ma la quantificazione e l’applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione: la società Building Company Srl ha impugnato il diniego del permesso di costruire ottenuto dal Comune, sostenendo che gli oneri richiesti dovessero essere quantificati come pari a zero. Villa Fiorita aveva motivato il diniego proprio a causa del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Peraboni coglie il significato più ampio della controversia:

“Qui non si discute la presenza o meno di un vincolo su un’area, ma la corretta applicazione di una normativa spesso ambigua. La legge sulla rigenerazione urbana si presta a molte interpretazioni, e questo crea contenziosi come quello di via Belvedere, simili a quelli già visti in città come Milano”

La richiesta di Building Company, oltre alla riforma del ricalcolo degli oneri (ritenuti pari a zero), contempla anche la nomina di un commissario ad acta che possa sostituirsi all’Amministrazione in caso di inerzia, una prospettiva che Peraboni interpreta come segnale delle difficoltà operative che certe sentenze pongono agli enti locali.

Il Comune si costituisce in giudizio: terzo ricorso al TAR sul permesso di costruire

Accanto ai due ricorsi già noti che hanno portato il TAR Lombardia a chiedere la riscrittura di una parte del PGT, si apre un terzo contenzioso amministrativo. Con una delibera approvata l’8 gennaio 2026, la Giunta comunale di Brugherio ha infatti deciso di costituirsi in giudizio davanti al TAR Lombardia per resistere ai motivi aggiunti presentati dalla società Salomone 84 Srl.

Il ricorso riguarda l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune nel luglio 2025 (pratica edilizia n. 226/2024) a beneficio della società Evolution spa, nell’ambito di un intervento collegato alla variante urbanistica del PII Bettolino Freddo e all’ambito di riqualificazione AR-06 di viale Lombardia.

Per la difesa dell’ente è previsto il coinvolgimento dell’Avvocatura civica, affiancata da un legale esterno specializzato in diritto urbanistico, con una spesa stimata in 5.500 euro a carico del bilancio comunale, motivata dalla complessità del procedimento.

Peraboni: “Bindellera, con destinazione logistica impatto completamente diverso”

In questo quadro si inserisce anche la vicenda Bindellera, che resta sullo sfondo ma ne condivide alcune dinamiche di fondo, come il cambiamento delle destinazioni d’uso dell’area.

Qui, sottolinea Peraboni “non siamo di fronte a una scelta progettuale nuova, ma all’attuazione di uno strumento urbanistico approvato anni fa: la bretella viaria era già prevista e pensata per servire un’area artigianale e commerciale con volumi di traffico compatibili.”

Il problema nasce nel momento in cui cambia la funzione insediativa: l’ipotesi logistica introduce carichi, flussi e impatti completamente diversi. Dal punto di vista tecnico, un insediamento logistico è possibile, ma solo a condizione di progettare le soluzioni che rendano sostenibili le criticità che inevitabilmente genera, facendo tesoro delle esperienze già vissute in città.

La vera scelta, secondo Peraboni, è politica e urbanistica: mantenere la convenzione originaria, rinunciando alla logistica e alla strada, oppure riscriverla, accettando l’insediamento ma ponendo condizioni stringenti. In ogni caso, non si tratta di un tema planimetrico, ma di governo degli effetti.

Per completezza, abbiamo contattato il sindaco Roberto Assi per un commento, ma non è stato possibile raccogliere una sua dichiarazione prima della pubblicazione.

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